Art. 81 – Codice di procedura civile – Sostituzione processuale

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22244/2025

Il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura ad litem, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati).

Cass. civ. n. 21889/2025

In tema di successione tra enti pubblici, la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell'art. 42, comma 9, della l.r. Marche n. 19 del 2022, non ha determinato la successione universale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, alla quale la norma attribuisce la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle aziende sanitarie territoriali, permanendo, conseguentemente, la legittimazione processuale dell'ente soppresso.

Cass. civ. n. 19121/2025

In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è limitata alle pretese che investono la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, mentre non si estende alle azioni risarcitorie relative ai danni subiti dai singoli condomini per il ridotto uso dei beni su cui vantano diritti individuali, essendo tali diritti estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt. 1130 e 1131 c.c.

Cass. civ. n. 14265/2025

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalle creditrici di una società poi fallita, le quali avevano agito per il ristoro dei danni subiti nei confronti di una società di revisione, assumendo che l'erronea o infedele certificazione dei bilanci rilasciata da quest'ultima le aveva indotte a contrattare con la società destinataria dell'attività di revisione, di cui ignoravano incolpevolmente lo stato di decozione).

Cass. civ. n. 13754/2025

Poiché le società fiduciarie ex l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.

Cass. civ. n. 11601/2025

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere.

Cass. civ. n. 10435/2025

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).

Cass. civ. n. 32353/2023

In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Cass. civ. n. 24799/2023

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, con la conseguenza che la pronuncia di condanna spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.

Cass. civ. n. 20990/2023

La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale, distinta da quella dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimazione del socio di una società di persone a far valere l'inadempimento di un notaio al contratto con il quale questi era stato incaricato di procedere al conferimento di un bene del primo nella società, sul presupposto che parte di tale contratto fosse unicamente la società, non potendo qualificarsi il socio come terzo beneficiario della prestazione ai sensi dell'art. 1411 c.c. - avendo tratto dalla stessa, al più, un vantaggio di mero fatto -, né potendosi prospettare un effetto protettivo del contratto nei suoi confronti, difettando l'identità del suo interesse rispetto a quello della società stipulante).

Cass. civ. n. 10869/2023

In tema di condominio, tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c., sono ricomprese le azioni di reintegrazione del possesso dei beni condominiali e quelle, connesse, di risarcimento del danno derivante dalle lesioni del possesso di detti beni, con la conseguenza che, da un lato, l'eventuale delibera di rinuncia all'azione di reintegrazione autonomamente intrapresa dall'amministratore non vincola quest'ultimo e, dall'altro, la proposizione dell'azione di risarcimento del danno per lesione del possesso del bene condominiale, da parte dell'amministratore, non necessita dell'autorizzazione dell'assemblea.

Cass. civ. n. 10188/2023

L'eccezione di prescrizione del credito vantato (nella specie in relazione ai canoni di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica), e quella di erronea quantificazione dello stesso non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni.

Cass. civ. n. 5988/2023

Il combinato disposto degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento consente al creditore, a seguito di apposita autorizzazione, di agire in revocatoria, in nome e per conto proprio, nei confronti del fallito, vertendosi in un'ipotesi non già di sostituzione processuale ma di vera e propria cessione dei diritti della massa.

Cass. civ. n. 3546/2023

In caso di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della mandante determina ex art. 78 l.fall. lo scioglimento del mandato collettivo con rappresentanza esistente fra le imprese associate, ciò comportando altresì il venir meno dei poteri gestori e rappresentativi affidati alla mandataria (c.d. capogruppo); ne deriva ulteriormente che, ove tale dichiarazione di fallimento intervenga prima della proposizione della domanda giudiziale, la mandataria risulta priva della legittimazione a far valere i diritti dell'impresa mandante nei confronti dell'ente committente.

Cass. civ. n. 1986/2023

In tema di usi civici, è esclusa la legittimazione della concessionaria dell'ANAS ad agire per far accertare la non appartenenza di una strada al demanio civico del comune nel caso in cui, alla luce dell'art. 14, comma 3, C.d.S. e della convenzione conclusa tra l'ANAS e la concessionaria, quest'ultima assuma la veste di mera detentrice alla quale siano conferiti poteri di autotutela connessi alle funzioni di polizia demaniale e alla manutenzione autostradale, ma non poteri che investano la tutela della proprietà.

Cass. civ. n. 472/2023

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d'ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, ma non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso. (Nella specie, la S.C. ha affermato i predetti principi con riferimento ad un'azione di accertamento giudiziale della paternità, promossa dalla madre di una minore che aveva compiuto quattordici anni in epoca successiva alla sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la paternità, ma anteriormete alla proposizione del ricorso in Cassazione avverso la stessa decisione impugnata).

Cass. civ. n. 4340/2013

Nell'ipotesi di supercondominio, ciascun condomino, proprietario di alcuna delle unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che lo compongono, è legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni degli stessi ed a partecipare alla relativa assemblea, con la conseguenza che le disposizioni dell'art. 1136 c.c., in tema di formazione e calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale e personale del medesimo supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le porzioni comprese nel complesso e da tutti i rispettivi titolari. (Nella specie la S.C. ha ravvisato la legittimazione del singolo condomino ad impugnare la sentenza inerente all'apposizione di cancelli su area antistante e comune agli edifici del supercondominio).

Cass. civ. n. 2091/2012

Al giudice è consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la "legitimatio ad causam" attiva e passiva, ma non di rilevare d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio. Ne consegue che, in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, non è rilevabile d'ufficio la circostanza che il convenuto non sia proprietario del veicolo che ha causato il danno, se essa non sia stata tempestivamente eccepita.

Cass. civ. n. 333/2011

La servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, di un bene il quale sia idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo; la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di tale diritto spetta non soltanto all'ente territoriale che rappresenta la collettività - normalmente il Comune - ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività "uti singulus".

Cass. civ. n. 6132/2008

La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (nella specie, non avendo il ricorrente dimostrato la sua qualità di erede della parte, deceduta nelle more, nei cui confronti si era tenuto l'appello, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile).

Cass. civ. n. 15233/2007

Chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato ma solo della titolarità della situazione sostanziale che è oggetto del rapporto giuridico controverso, poiché anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, con motivazione logica e quindi insindacabile in sede di legittimità, aveva escluso la titolarità del diritto al risarcimento in capo alla parte che lamentava i danni provocati alla sua casa, in conseguenza di lavori in corso).

Cass. civ. n. 11321/2007

Il difetto di legitimatio ad causam attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l'accertamento dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, decidendo sull'impugnativa per nullità di un lodo arbitrale, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di una delle parti, con assorbimento delle ulteriori questioni, benché la relativa eccezione, mai prospettata davanti al collegio arbitrale, fosse stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni davanti alla medesima Corte d'appello).

Cass. civ. n. 4377/2007

In tema di legittimazione ad agire, poiché alla stregua dell'articolo 2275 c.c. per le società di fatto è solo facoltativo il procedimento di liquidazione, e di questo, in quanto finalizzato a definire i rapporti con i terzi creditori, non può legittimamente invocarsi l'applicazione quando sopravvengano attività che rimangono oggetto, a seguito del pregresso scioglimento, di mera comunione fra gli ex soci, va riconosciuta a questi ultimi piena legittimazione ad agire per il recupero delle dette attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'attore, che aveva fatto specifico riferimento alla società collettiva irregolare, sciolta due anni addietro, quale ex socio e amministratore, era legittimato ad agire nei confronti della convenuta per il recupero del corrispettivo per lavori di falegnameria eseguiti dalla detta società, senza dover ricorrere alla procedura di liquidazione o a imprecisati provvedimenti giurisdizionali).

Cass. civ. n. 20819/2006

La legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere — rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva — di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Al contrario il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

Cass. civ. n. 13756/2006

La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di — rispettivamente — soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di «legitimatio ad causam» nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito di rigetto della domanda di risarcimento di danni conseguenti a sinistro stradale, nel ravvisato difetto — rilevato d'ufficio — di «legitimatio ad causam» dell'attore, per mancata prova del suo diritto di proprietà sul ciclomotore nello stesso coinvolto).

Cass. civ. n. 8040/2006

La legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a «subire» la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.

Cass. civ. n. 1848/2006

In tema di legittimazione ad causam il soggetto che nel corso del giudizio si costituisce nella qualità di successore universale di una delle parti ha l'onere di fornire — in presenza di contestazione sul punto — la prova della asserita qualità di erede, dimostrando sia l'avvenuto decesso di detta parte sia la inesistenza di altri eredi, trattandosi di presupposti necessari per la successione nel processo.

Cass. civ. n. 24457/2005

La legitimatio ad causam attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (Nella specie, la S.C., accogliendo il relativo motivo del ricorso proposto e ritenendo l'assorbimento degli altri, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva proceduto — malgrado la questione non avesse formato oggetto di contestazione in primo grado e non gli fosse stata devoluta con il proposto gravame — al rilievo officioso del difetto, dal lato passivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, il quale, secondo la specificazione che ne aveva dato l'attore, aveva ad oggetto la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale per l'omessa adozione della cautele dirette ad impedire che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi).

Cass. civ. n. 10131/2005

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di sedici anni, necessario (ex art. 273 c.c.) per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore, sostituto processuale del figlio minorenne. Detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario e sufficiente che sussista al momento della decisione; in mancanza, il giudice deve dichiarare, anche d'ufficio, l'improseguibilità del giudizio e non può pronunciare nel merito. Alla necessaria prestazione del consenso — che non può ritenersi validamente prestato dal sedicenne fuori dal processo, né può essere desunto da fatti e comportamenti estranei ad esso, come, ad esempio, dal mero fatto di «portare» il cognome del presunto padre naturale — non osta la circostanza che il figlio abbia raggiunto, nel corso del processo, la maggiore età, sempre che detto compimento non abbia prodotto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., rendendo così necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex minorenne.

Cass. civ. n. 12225/2003

L'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c.

Cass. civ. n. 6185/2003

Anche il custode giudiziario di un bene sottoposto a sequestro ex art. 321 c.p.p. è legittimato a stare in giudizio a tutela della conservazione del bene stesso, onde preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare, nell'ipotesi in cui l'atto contestato, in relazione al quale egli assuma la veste di parte processuale, sia suscettibile di pregiudicare l'esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui salvaguardia egli è preposto.

Cass. civ. n. 6169/2003

Il socio di una società in nome collettivo è privo di legittimazione autonoma a far accertare ed inibire l'attività concorrenziale con quella della società, svolta dal socio uscente nonché a richiedere l'annullamento del contratto stipulato tra la società e detto socio uscente in ordine alla liquidazione della quota, ma può assumere nel giudizio una posizione adesiva a quella della società.

Cass. civ. n. 446/2003

In materia di assistenza pubblica, la legge n. 448 del 1998 ha attribuito al Ministero del Tesoro la legittimazione processuale in tutte le controversie relative ai risultati della verifica della permanenza dei requisiti sanitari previsti nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, ancorché in tali controversie venga richiesta la condanna al ripristino dei benefici economici revocati, non assumendo al riguardo rilievo la circostanza che la revisione dei requisiti sanitari venga effettuata dalla commissione medica dell'unità sanitaria locale e non già dalle commissioni mediche previste dall'art. 11 legge n. 537 del 1993 e dal regolamento emanato con D.P.R. n. 698 del 1994. In tali controversie (nel caso, di ripristino di indennità di accompagnamento), il Ministero assume la veste di sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. del titolare del rapporto obbligatorio — da individuarsi nell'Inps o nelle Regioni ai sensi dell'art. 130 D.L. n. 112 del 1998 (richiamato anche dall'art. 80, commi settimo ed ottavo, legge n. 448 del 1998, che ha introdotto modifiche sul piano della ripartizione delle competenze in materia tra tali due enti) — e nei suoi confronti deve essere emessa la decisione, la quale fa tuttavia stato anche nei confronti del sostituito, che rimane la parte sostanziale del rapporto (e che, giusta la peculiare richiamata normativa, può intervenire nel processo, ma non anche subentrare al sostituto).

Cass. civ. n. 17064/2002

La legitimatio ad causam, intesa come interesse ad agire o a contraddire, si configura come condizione dell'azione (e cioè come elemento strutturale che la sorregge) interno (e non esterno, quale presupposto sostanziale) all'interesse medesimo, sicché la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione (principio della cosiddetta effettività sostanziale).

Cass. civ. n. 10443/2002

Nell'actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur mancando all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali e, pertanto, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi.

Cass. civ. n. 10370/2001

La proposizione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro della domanda per conseguire le prestazioni derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dà luogo al vizio di difetto di legittimazione passiva ad causam, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno sulla questione.

Cass. civ. n. 8476/2001

Non attiene alla legittimatio ad causam, ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale questione (a differenza della legittimatio ad causam che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del thema decidendum (nella specie, in un'azione di negatoria servitutis, gli attori nella qualità di proprietari del fondo in questione, avevano convenuto l'ENEL per la rimozione di una linea elettrica, l'ente aveva eccepito l'insussistenza di detta qualità e la S.C., enunciando il su riportato principio, ha stabilito che tale eccezione attiene al merito della causa e non all'interesse ad agire o alla legittimazione attiva, ritenendola, pertanto, tardiva per essere stata prospettata la prima volta nella seconda comparsa conclusionale relativa al giudizio d'appello).

Cass. civ. n. 15537/2000

Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legitimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Il controllo circa la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, è esercitabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio e si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di oggetto tenuto a subirla. Diversamente, l'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità dev'essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione.

Cass. civ. n. 6420/2000

Il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva dell'azienda unità sanitaria locale soppressa, rilevando che, a norma dell'art. 6 legge n. 274 del 1964, la Asl convenuta non era individuabile come soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio).

Cass. civ. n. 4364/1998

Sussiste carenza di legittimazione attiva (la quale, insieme con l'inesistenza del diritto e l'interesse ad agire, costituisce una delle condizioni per la proposizione di un'azione giudiziaria) allorquando taluno, al di fuori dai casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge, faccia valere in nome proprio un diritto altrui, ma non anche quando agisca a tutela di un diritto altrui prospettandolo come proprio. Sicché, in tale ultimo caso, quando già nella domanda risulti l'inesistenza in capo all'attore del diritto da lui vantato, la domanda deve essere rigettata come infondata per inesistenza del diritto dell'attore e non per mancanza di legittimazione ad agire. (La S.C. ha così corretto la motivazione della sentenza impugnata, la quale, avendo accertato che beneficiario di un determinato impegno di spesa pubblica era il singolo paziente e non la casa di cura, aveva erroneamente affermato la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima e non — come sarebbe stato corretto — l'infondatezza della domanda proposta dalla stessa cara di cura).

Cass. civ. n. 10843/1997

Giacché la legitimatio ad causam attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio, il suo difetto è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite che, sulla relativa questione siasi eventualmente formato il giudicato. Viceversa, non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Essa questione — inoltre — non è — a differenza di quella concernente la legitimatio ad causam — rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essendo invece, di regola, affidata alla disponibilità delle parti. Più in particolare, e fra l'altro, il convenuto può, con il suo comportamento processuale, influire — eliminandoli o alleviandoli — sugli oneri probatori incombenti sull'attore, anche a proposito della sua asserita titolarità attiva del rapporto, ove non contesti oppure riconosca espressamente la verità dei fatti dall'attore allegati a fondamento della domanda; ciò in applicazione del principio per cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi.

Cass. civ. n. 5407/1997

La legitimatio ad causam, attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne la esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale, invece, nessun esame di ufficio è consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere pronuncia, così che, ove la contestazione della titolarità della detta situazione sostanziale si riferisca all'attore, essa integrerà una ipotesi di eccezione in senso tecnico che, come tale, può essere svolta anche nel giudizio di appello, a nulla rilevandone la astratta proponibilità nel precedente grado di giudizio.

Cass. civ. n. 11190/1995

L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta — trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data — la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Dalla questione relativa alla legittimazione si distingue quella relativa alla effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione in difetto di specifico gravame. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il rilievo da parte del giudice d'appello di un difetto di legittimazione passiva evidenziato dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva del giudizio, in un caso in cui l'acquirente di un bene immobile aveva fatto valere la garanzia per i vizi della cosa venduta, chiedendo la riduzione del prezzo, non solo nei confronti del venditore ma anche di soggetto che, nonostante talune particolarità delle vicende, risultava qualificabile solo quale rappresentante dello stesso venditore).

Cass. civ. n. 6376/1986

Colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio non può giovarsi dell'eventuale ratifica del suo operato da parte del vero titolare di quel diritto, in quanto una ratifica è concepibile soltanto nel caso di chi agisca in nome e per conto di altri pur senza averne i poteri.

Cass. civ. n. 4663/1982

L'esecutore testamentario, mentre è titolare iure proprio delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento ed il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità, e cioè a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui l'esecutore testamentario non è investito dalla legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.

Cass. civ. n. 3087/1982

Il difetto di legitimatio ad causam, la quale si identifica nel potere o dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, e, quindi, di ottenere o subire una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ove la relativa questione non resti preclusa per aver formato oggetto di precedente statuizione non impugnata.

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