Cass. civ. n. 3087 del 19 maggio 1982
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il difetto di legitimatio ad causam, la quale si identifica nel potere o dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, e, quindi, di ottenere o subire una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ove la relativa questione non resti preclusa per aver formato oggetto di precedente statuizione non impugnata.
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