Cass. civ. n. 2614 del 27 gennaio 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA Benefici contributivi ex art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 - Incompatibilità con l’istituto del cd. “prolungamento” ex art. 24 della l. n. 413 del 1984 - Sussistenza - Fondamento.


I benefici contributivi per esposizione ad amianto, come rideterminati dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, sono incompatibili, ai sensi del comma 6 ter del medesimo art. 47, con l'istituto del cd. "prolungamento" previsto dall'art. 24 della l. n. 413 del 1984 a favore dei marittimi, il quale - essendo uno strumento idoneo a determinare un incremento dell'anzianità contributiva per effetto della considerazione, tramite copertura contributiva figurativa, di periodi che, altrimenti, ne risulterebbero privi - costituisce un beneficio previdenziale aggiuntivo, come desumibile dal tenore del citato art. 24, che, al secondo comma, stabilisce l'immediata interruzione del beneficio stesso al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18863 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 6 CORTE COST.
Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Legge 26/07/1984 num. 413 art. 24 CORTE COST.
Legge 27/03/1992 num. 257 CORTE COST.

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