Cass. civ. n. 12680 del 9 luglio 2004
Testo massima n. 1
Nei giudizi in cui è consentito alla parte la difesa personale (e cioè nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ex art. 82 c.p.c., ove il valore della lite sia inferiore al milione di lire, ovvero, senza limite né per giudice adito né per valore, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689/1981), è onere della parte stessa, che riveste anche la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.
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