Art. 82 – Codice di procedura civile – Patrocinio
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore [417, 442]. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [86, 417, 707], davanti [al pretore,] ; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo [365].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26575/2024
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Fattispecie relativa a parte civile che non aveva depositato le proprie conclusioni nel giudizio di appello, definito dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia").
Cass. civ. n. 22920/2024
L'ambasciatore di uno Stato straniero è legittimato a revocare la costituzione di parte civile del proprio Stato innanzi all'autorità giudiziaria dello Stato presso cui è accreditato, in quanto investito, in virtù del rapporto di compenetrazione organica e senza la necessità di alcun atto autorizzativo "ad hoc", della rappresentanza dello Stato di appartenenza in ogni ambito, non solo politico e pubblico, ma anche nei giudizi in cui tale Stato sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida ed efficace la procura speciale rilasciata dall'ambasciatore al difensore ai fini della revoca della costituzione di parte civile promossa nell'interesse della Repubblica Federale della Nigeria per il risarcimento dei danni da reato).
Cass. civ. n. 22005/2024
Ove gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell'arbitrato, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 827 c.p.c. e ss., e non nei modi propri dell'impugnazione dell'arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 21053/2024
In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.
Cass. civ. n. 15162/2024
La Tosap trova applicazione nell'ipotesi di utilizzazione di strade comunali o provinciali per la realizzazione della rete autostradale da parte del concessionario, in quanto l'art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 ha come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale e provinciale e ricomprende, quindi, anche quelle che trovano fondamento nella legge, non spettando l'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), del predetto decreto, non essendo il concessionario soggetto annoverabile tra gli enti ivi indicati.
Cass. civ. n. 13604/2024
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Cass. civ. n. 8718/2024
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative. (Nella specie, la S.C., ha affermato che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative, rigettando tuttavia il ricorso, in quanto sulla questione dell'impugnabilità del lodo si era formato il giudicato interno).
Cass. civ. n. 8620/2024
L'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte personalmente è inammissibile per violazione dell'art. 82, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 6486/2024
I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.
Cass. civ. n. 5041/2024
Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal soggetto a cui favore ha prestato l'attività difensiva, in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato.
Cass. civ. n. 4914/2024
In ipotesi di abusiva costruzione su terreno demaniale, il positivo completamento della procedura di rilascio della concessione in sanatoria prevista dall'art. 32 della l. n. 47 del 1985. da accertarsi dal giudice di merito secondo i normali criteri di interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi, supera l'originario difetto del titolo autorizzativo alla realizzazione del manufatto eretto dal privato su area di proprietà pubblica di talché al rilascio della concessione in sanatoria concernente un manufatto eretto su area demaniale consegue la configurabilità, in capo al soggetto che la ottenga, di un diritto reale sul bene, declinabile in termini di proprietà superficiaria, con esclusione dell'operatività del criterio dell'accessione.
Cass. civ. n. 2700/2024
In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata
Cass. civ. n. 2404/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove la richiesta di liquidazione del compenso sia stata presentata dal difensore con espressa riserva di produzione della delibera di ammissione al beneficio, non ancora adottata dall'ordine degli avvocati, il giudice deve richiedere al difensore di integrare la documentazione necessaria ai fini della decisione, essendo tenuto a provvedere alla liquidazione dei compensi anche per le fasi o i gradi anteriori del processo ove il provvedimento di ammissione sia intervenuto successivamente alla loro definizione, non determinandosi alcuna decadenza a carico del difensore per effetto della pronuncia del provvedimento che chiude la fase o il grado cui si riferisce la richiesta di liquidazione.
Cass. civ. n. 299/2024
In tema di status di consigliere comunale e provinciale, il gettone di presenza, previsto dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è riconosciuto per la partecipazione alle sedute di articolazioni di organi deliberativi del comune e della provincia, quali la conferenza dei capigruppo, la conferenza di programmazione e l'ufficio di presidenza, che, per le funzioni svolte, non sono equiparabili ai consigli e alle commissioni di cui al citato art. 82, in ossequio ai principi dell'onnicomprensività dei compensi e della necessità del contenimento della spesa per il funzionamento degli organi degli enti locali.
Cass. civ. n. 46709/2023
Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale postula l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse ritenersi legittimamente acquisita tramite alluvione, ex art. 941 cod. civ., la porzione di terreno prospiciente la riva di un fiume, trattandosi di bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, sicché la costruzione di opere su di esso costituiva occupazione arbitraria di fondo altrui). (Conf.: n. 865 del 1996,
Cass. civ. n. 43287/2023
Il giudice di appello, in caso di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato sol perché l'appellante non abbia portato a conoscenza del giudice la persistenza del proprio interesse alla celebrazione del processo, limitandosi a comunicarlo alla cancelleria dalla quale era stato interpellato al riguardo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in un caso in cui l'appellante era stato interpellato, mediante PEC inviatagli dalla cancelleria, in ordine alla persistenza del proprio interesse all'impugnativa e, con lo stesso mezzo, aveva comunicato alla medesima cancelleria la persistenza di detto interesse).
Cass. civ. n. 35463/2023
Nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata nell'art. 81, comma 1, lett. b), TUIR, "ratione temporis" vigente, l'imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, ex art. 82, comma 1, TUIR; il momento impositivo, tuttavia, richiede anche l'effetto traslativo del negozio, al quale si ancora la definitività dell'operazione e della conseguente plusvalenza, sicché al principio di cassa è informata altresì l'ipotesi del pagamento dell'intero corrispettivo nella vigenza di un contratto preliminare, dovendosi ritenere, in tal caso, che la tassazione della plusvalenza coincida con il contratto definitivo non in ragione del diverso principio di competenza, ma perché il pagamento avvenuto in epoca anteriore al trasferimento del bene era ancora insufficiente nella vigenza dei soli effetti obbligatori del preliminare.
Cass. civ. n. 30380/2023
Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. civ. n. 29880/2023
Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, nel quale il cittadino non appartenente all'Unione Europea è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione tutte le norme in tema di detto patrocinio, compresa quella prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativa alla dimidiazione dei compensi riconosciuti al difensore.
Cass. civ. n. 29560/2023
I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, non perdono il loro carattere per declassificazione tacita dovuta alla semplice circostanza della sospensione dell'uso per lunghissimo tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato patrimonio indisponibile l'area, inizialmente appartenuta all'ente Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vincolata dalla legge, che aveva trasferito il detto patrimonio al comune, allo svolgimento di funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali).
Cass. civ. n. 27524/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca non è in conflitto di interessi qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l'incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria.
Cass. civ. n. 25594/2023
Il divieto del cd. patto leonino, di cui all'art. 2265 c.c., è estensibile a tutti i tipi sociali e presuppone l'esistenza di una clausola statutaria, frutto della volontà dei soci, che escluda in modo totale e costante uno o alcuni di essi dalla partecipazione al rischio d'impresa e agli utili, sicché non può porsi in conflitto con esso un lodo arbitrale che, regolando gli effetti economici dell'annullamento di delibere consortili, abbia escluso un'impresa consorziata dai risultati della gestione del consorzio solo in relazione a un determinato periodo temporale.
Cass. civ. n. 24011/2023
Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.
Cass. civ. n. 23974/2023
In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.
Cass. civ. n. 21429/2023
Nei procedimenti di separazione e divorzio congiunti, il difensore che assiste una sola parte ha diritto all'intero compenso liquidato, senza riduzione del compenso al 50% applicabile alla difesa di più parti ad opera di un unico difensore, in quanto la circostanza che i coniugi accedano al giudizio sulla base di un accordo consensuale non comporta l'assenza di interessi contrastanti.
Cass. civ. n. 20076/2023
L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
Cass. civ. n. 19951/2023
In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell'I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità).
Cass. civ. n. 19231/2023
Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previsti dal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.
Cass. civ. n. 18001/2023
In tema di concessione cimiteriale, ove il Comune abbia provveduto al rilascio di una concessione perpetua, antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 800 del 1975, lo stesso ente territoriale non ne può modificare la disciplina, rideterminando unilateralmente il canone periodico, dal momento che i rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario sono regolati dall'atto di concessione e non possono ammettersi interventi successivi dell'Amministrazione, diretti ad incidere negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, con l'eccezione della revoca per motivi pubblicistici legati all'insufficienza degli spazi rispetto ai fabbisogni cimiteriali comunali, purchè siano decorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
Cass. civ. n. 17427/2023
L'appartenenza di un terreno comunale al patrimonio indisponibile dell'ente, in quanto destinato a verde pubblico, presuppone una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene, che può quindi essere oggetto di usucapione.
Cass. civ. n. 14878/2023
Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.
Cass. civ. n. 14269/2023
La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sdemanializzazione tacita di un'area adiacente a una casa cantoniera, pertinenziale rispetto a una dismessa linea ferroviaria, sulla quale il figlio dell'originaria titolare della concessione – poi revocata - aveva abusivamente realizzato una struttura in cui svolgeva attività di ristorazione, sul presupposto che il mero spostamento della linea ferroviaria non escludeva, di per sé, che il vecchio tracciato potesse essere ripristinato).
Cass. civ. n. 14234/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).
Cass. civ. n. 13666/2023
La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.
Cass. civ. n. 11321/2023
In tema di crisi bancarie, dal momento che la disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette ai soli obbligazionisti subordinati - aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito - di ricorrere alla procedura diretta forfettaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l'"alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non è configurabile quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, risultando in tal caso carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo".
Cass. civ. n. 9395/2023
In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.
Cass. civ. n. 7929/2023
In tema di responsabilità dei rappresentanti delle associazioni, poiché i gruppi parlamentari non sono equiparabili ai partiti politici, di cui non rappresentano una mera proiezione parlamentare, deve ritenersi che l'esenzione dalla responsabilità personale prevista dall'art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - con carattere di specialità rispetto al regime previsto dall'art. 38 c.c. - per le obbligazioni assunte dagli amministratori dei partiti politici in relazione alle attività di questi ultimi, non possa trovare applicazione nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza dei gruppi parlamentari.
Cass. civ. n. 7201/2023
Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, comma 2, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire "errores in iudicando", atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola.
Cass. civ. n. 6287/2023
E' inammissibile, per carenza di legittimazione ad impugnare, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la decisione con cui la parte civile, nonostante la revoca della costituzione in giudizio, sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto, trattandosi di statuizione avente ad oggetto interessi di natura squisitamente civilistica, alla cui impugnazione è legittimata la sola parte civile.
Cass. civ. n. 6075/2023
In tema di modelli di utilità, nell'oggetto di un incarico professionale orientato al deposito della documentazione da allegare ad una domanda di brevetto non può ritenersi compresa, salva apposita pattuizione, un'attività di ricerca di eventuali anteriorità brevettuali, essendo quest'ultima un'attività che, nella prassi commerciale, risulta oggetto di specifica richiesta.
Cass. civ. n. 651/2023
di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Cass. civ. n. 7754/2020
Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASSINO, 14/11/2017).
Cass. civ. n. 7037/2020
Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017).
Cass. civ. n. 14474/2019
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità il difensore sfornito di procura, poiché rilasciata in modo generico a margine dell'atto di appello e non con scrittura privata autenticata o con atto notarile indicanti gli elementi essenziali del giudizio cui la procura si riferiva). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/03/2017).
Cass. civ. n. 6905/2019
La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/10/2013).
Cass. civ. n. 13055/2018
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'inesistenza in vita del soggetto al momento della proposizione del ricorso connoti l'attività del legale come attività direttamente a lui riferibile, restando privo di rilievo il fatto che la procura potesse essere stata effettivamente rilasciata dalla parte anteriormente al proprio decesso e prima della pronuncia della sentenza impugnata). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/04/2015).
Cass. civ. n. 26935/2013
La Comunità europea che sia parte in una lite può giovarsi dell'assistenza e difesa di un avvocato del libero foro, non avendo l'obbligo, in quanto ente sovranazionale, di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, significativamente rivolgendosi il tenore letterale del d.p.r. 17 febbraio 1981, n. 173, non alla Comunità o alla Commissione, bensì all'Avvocatura stessa, la quale può assumere il patrocinio legale di un ente soltanto in presenza di un'espressa disposizione legislativa al riguardo.
Cass. civ. n. 3874/2012
Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, c.p.c. non deve necessariamente precedere l'instaurazione del giudizio, né manifestarsi in forma espressa, in quanto anche l'autorizzazione sopravvenuta durante il processo e resa implicitamente "per facta concludentia" garantisce l'effettività della difesa e la regolarità del contraddittorio.
Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, c.p.c., sebbene intervenuto durante il processo e in forma implicita, non può essere revocato, con l'effetto di rendere invalida la costituzione del rapporto processuale, potendo il giudice di pace, con la sentenza che definisce il giudizio, unicamente dichiarare l'eventuale nullità della concessa autorizzazione.
Cass. civ. n. 9842/2010
In tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio della P.A. nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, è sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in quanto la delega rilasciata dall'autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell'art. 83 c.p.c., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future.
Cass. civ. n. 22186/2009
Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e grado di giudizio, previsto dall'art. 6 della C.E.D.U., non comprende la facoltà della parte che abbia già nominato il proprio difensore di esercitare attività difensiva (nella specie, di inviare atti al giudice) indipendentemente e, quindi, eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione per l'intero processo (particolarmente per quello civile) e, quindi, di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte.
Cass. civ. n. 6166/2007
In tema di rappresentanza e difesa in giudizio delle Regioni da parte dell'Avvocatura dello Stato, la legge reg. non può prevedere, nemmeno nelle Regioni a statuto speciale, la necessità del mandato specifico all'Avvocatura stessa, avendo lo Stato legislazione esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa (art. 117 Cost. lett. c), con la sola possibilità di attribuire condizioni particolari di autonomia limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace. Né la costituzione con legge reg. di un servizio legale interno, cui venga istituzionalmente demandato il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione (nella specie: art. 3 della legge della Regione Calabria 17 aprile 1984, n. 24), comporta, nel silenzio della legge, la rinunzia della Regione stessa ad avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato o configura una abrogazione tacita dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. A tale riguardo, anche nel caso in cui la Regione scelga di avvalersi, per la difesa in giudizio, non del proprio servizio legale ma dell'Avvocatura dello Stato, deve trovare integrale applicazione la normativa statale sul suddetto patrocinio facoltativo, sicché si applicano, l'art. 1, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, richiamato dal successivo art. 45, in base al quale non è richiesto, per lo ius postulandi dell'Avvocato dello Stato, il rilascio del mandato, nonché l'art. 12 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ai cui sensi l'Avvocato dello Stato non è onerato della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.
Cass. civ. n. 19786/2006
Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma dell'art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Anas Spa, già Ente Nazionale per le Strade, per la quale permane il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2 del D.L.vo n. 142 del 1994).
Cass. civ. n. 8026/2006
Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte, deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto.
Cass. civ. n. 17008/2004
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'autorizzazione a stare in giudizio di persona, «in considerazione della natura e entità della causa» ex art. 82 c.p.c., attiene all'accertamento che nulla osti a che il soggetto possa agire senza il patrocinio di un difensore, ed è volta a rimuovere un limite al potere della parte di agire personalmente, essendo pertanto volta a tutelare, oltre a quello delle parti, anche l'interesse generale e costituzionalmente garantito dell'effettività del diritto di difesa. Tale mancanza di autorizzazione dà luogo all'invalida costituzione del rapporto processuale, deducibile dalla controparte e rilevabile anche d'ufficio dal giudice, ma sanabile con effetto ex tunc qualora essa autorizzazione venga concessa successivamente alla costituzione del soggetto, rimanendo anche in tal caso assicurate le esigenze di tutela perseguite dalla norma.
Cass. civ. n. 12680/2004
Nei giudizi in cui è consentito alla parte la difesa personale (e cioè nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ex art. 82 c.p.c., ove il valore della lite sia inferiore al milione di lire, ovvero, senza limite né per giudice adito né per valore, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689/1981), è onere della parte stessa, che riveste anche la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.
Cass. civ. n. 8500/2004
In tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 c.p.c., atteso che il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona — con l'incontro di volontà fra le parti — l'accordo contrattuale in forma scritta, che, rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A.
Cass. civ. n. 12831/2003
L'Avvocatura dello Stato, cui spetta, senza bisogno di mandato, la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, ha la capacità di compiere tutti gli atti processuali consentiti al difensore munito di mandato, con la sola esclusione (in mancanza di un espresso conferimento del relativo potere), di quelli che importano una disposizione del diritto in contesa; il rapporto sottostante a quello di mandato ex lege fra l'amministrazione e l'Avvocatura e relativo alla gestione della lite costituisce un rapporto meramente interno all'amministrazione medesima, senza alcuna necessità che questa deliberi, con atti di rilievo esterno, la sua volontà di agire o resistere in giudizio, nei vari gradi e fasi di esso.
Cass. civ. n. 13069/2002
Il difetto di rappresentanza — difesa tecnica che colpisce la citazione introduttiva del giudizio comporta una nullità insanabile all'interno e nello sviluppo del processo, non l'inesistenza dello stesso, posto che il contraddittorio, pur se gravemente viziato, non è radicalmente assente; detta nullità, a sua volta, si riflette sulla sentenza, tramutandosi in motivo di gravame avverso la stessa, secondo la regola dell'art. 161, primo comma, c.p.c., restando sanata soltanto dal giudicato.
Cass. civ. n. 12133/2001
Avendo l'art. 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 abrogato l'art. 5 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1994 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo entro il distretto), ed avendo l'art. 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 attribuito efficacia retroattiva a tale abrogazione (estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 27 del 1997), il difensore munito di procura può, con la suddetta decorrenza, svolgere in ogni caso il suo patrocinio senza limitazioni territoriali.
Cass. civ. n. 6959/2001
Gli artt. 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati, prescrivendo l'iscrizione in un unico albo per entrambi, non ha eliminato l'attività procuratoria, né di conseguenza ha, implicitamente, abrogato l'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, a norma del quale, se il procuratore, assegnato fuori della circoscrizione del Tribunale ove ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio, esso si intende eletto presso la cancelleria della autorità giudiziaria adita. Né tale disposizione può esser sospettata di incostituzionalità per violazione degli articoli 35 o 41 della Costituzione, in quanto non determina né una compressione del diritto del difensore ad organizzare liberamente il proprio lavoro, né una limitazione della sua attività economica, sotto il profilo del relativo onere aggiuntivo a carico della parte che lo ha scelto, avendo il legislatore, nella sua discrezionalità, preferito addossarlo a quest'ultima anziché alla controparte, esonerandola dai maggiori costi delle notifiche fuori circondario.
Cass. civ. n. 3761/2001
Per la costituzione in giudizio del Prefetto la delega al funzionario incaricato, pur in assenza di forme particolari, deve essere conferita per iscritto, sia per ragioni processuali in conformità con l'art. 83 c.p.c., sia per regolarità amministrativa ex legge 7 agosto 1990, n. 241. (Fattispecie: costituzione di funzionario, delegato dal Prefetto, in giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale).
Cass. civ. n. 112/1999
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell'art. 82 c.p.c. che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio e non eccepibile per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 7412/1998
A seguito della legge 24 febbraio 1997 n. 27, che ha soppresso l'albo dei procuratori legali prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'(unico) albo degli avvocati, abrogando (all'art. 6) l'art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo intra districtum, è venuta meno la distinzione tra avvocato e procuratore e quindi, essendo il primo abilitato ad operare indifferentemente come difensore e come rappresentante della parte, può svolgere il suo patrocinio senza limitazioni territoriali. Tale jus superveniens non vale però a sanare le nullità degli atti in precedenza compiuti in violazione dell'art. 5 cit., atteso che l'abrogazione di questa disposizione non ha efficacia retroattiva e che per le norme processuali vale il principio tempus regit actum.
Cass. civ. n. 6410/1998
Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell'art. 82, comma secondo c.p.c. non esige il rigore formale di una redazione per iscritto, potendo risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su di una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un'implicita autorizzazione alla parte a stare in giudizio di persona ricavandola dalla circostanza che il giudice di pace non aveva rilevato nulla in ordine alla circostanza che la parte svolgesse attività difensiva senza l'ausilio di un difensore).
Cass. civ. n. 9576/1997
Nei processi che si svolgono dinanzi alla corte di appello, le parti devono necessariamente essere assistite da difensori (art. 82 c.p.c.) e, pertanto, viola la norma di cui all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, nonché quelle di cui agli artt. 82 e 437 c.p.c. (ed è, conseguentemente, nulla) quella deliberazione del collegio, dinanzi al quale si sia svolta l'udienza di discussione di una controversia agraria, qualora il difensore di una delle parti abbia dichiarato di aderire alla astensione proclamata dal consiglio dell'ordine territoriale, che sia stata adottata omettendo di compiere, e di rendere sufficientemente manifesto, il (necessario) giudizio di comparazione tra il diritto della parte di essere difesa e l'interesse all'esercizio, celere e corretto, della funzione giurisdizionale quale servizio pubblico essenziale ordinato a tutela del bene costituzionalmente garantito della tutela giudiziaria dei diritti, non potendosi, all'uopo, legittimamente ritenere incombente, in capo al difensore che dichiari di volersi astenere, uno specifico obbligo di indicazione espressa e compiuta delle attività processuali che egli si riprometta di svolgere (pur potendo ciò qualificarsi, per il predetto, in termini di onere volto all'arricchimento del complessivo quadro degli elementi sottoposti al vaglio del giudicante), e dovendosi, al contrario, presumere, giusto disposto dell'art. 88 c.p.c., che il detto difensore, nel formulare la richiesta di rinvio, avesse in animo di svolgere una concreta attività difensiva.
Cass. civ. n. 7649/1997
i sensi degli artt. 56 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. sull'istruzione superiore) e 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dall'art. 11 legge 3 aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta ope legis all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita motivata delibera.
Cass. civ. n. 3491/1994
La disposizione di cui all'art. 82, terzo comma, c.p.c. — a norma della quale, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti ai tribunali ed alle corti d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente — si applica, in mancanza di diversa disposizione, anche al processo del lavoro — relativamente al quale, costituendo esso una species del genus processo civile, trovano applicazione tutte indistintamente le disposizioni dettate per il processo civile ordinario, salvo quelle espressamente derogate o manifestamente incompatibili — e pertanto la parte appellante in una controversia individuale di lavoro (come pure la parte appellata che intenda costituirsi in giudizio) deve necessariamente avvalersi del ministero di un procuratore iscritto ad un ordine circondariale compreso nel distretto in cui rientra l'ufficio giudiziario adito, comportando l'esercizio delle funzioni di procuratore extra districtum la nullità insanabile degli atti in tal guisa posti in essere per difetto dello ius postulandi, ovvero della capacità del procuratore di stare in giudizio per la parte che rappresenta, senza che possa rilevare che lo stesso sia eventualmente iscritto anche nell'albo degli avvocati.
Cass. civ. n. 12048/1992
Nelle procedure speciali, in cui è consentito alle parti di proporre e di svolgere personalmente le loro difese, come il procedimento per la liquidazione delle competenze professionali degli avvocati e procuratori ex artt. 28 e ss. della L. 13 giugno 1942, n. 794, è ammissibile il conferimento della rappresentanza e della difesa della parte ad un legale, purché questi sia abilitato all'esercizio professionale e munito di regolare mandato. Ne consegue, in caso di costituzione a mezzo di soggetto privo di detti requisiti, l'invalidità della costituzione medesima e dell'attività difensiva svolta dal rappresentante.
Cass. civ. n. 8603/1984
Le disposizioni degli artt. 82 e 83 c.p.c., sul patrocinio delle parti e la procura alla lite, trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione. Pertanto, nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, devoluto al tribunale, l'intervento del creditore, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, ovvero anche, se munito di titolo esecutivo, per compiere o promuovere il compimento di singoli atti del processo, richiede il ministero di un procuratore legale abilitato nel distretto in cui ha sede detto tribunale e ciò anche nel caso di intervento di un'esattoria delle imposte ove rappresentata dal collettore, non trovando deroga il citato art. 82 c.p.c. nel disposto dell'art. 130 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858. Ne deriva che l'intervento effettuato in detto processo dal creditore personalmente, in quanto proveniente da soggetto privo dello ius postulandi, si traduce in un atto giuridicamente inesistente, per inidoneità assoluta a raggiungere lo scopo cui è destinato, e come tale non è suscettibile di sanatoria per effetto di successiva comparizione di procuratore munito di regolare mandato (la quale, nel concorso dei prescritti requisiti, può eventualmente integrare un intervento tardivo con valore ex nunc), con l'ulteriore conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi, esperibile dagli interessati per far valere detta inesistenza, non è soggetta al termine perentorio di cinque giorni, ma può essere proposta in qualunque momento durante il corso del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 352/1982
L'art. 82 comma terzo c.p.c. nella parte in cui nel richiedere l'assistenza tecnica della parte nei procedimenti davanti al tribunale ed alle corti d'appello — e quindi anche nei procedimenti camerali contenziosi — fa salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, deve essere interpretato nel senso che tale salvezza sussiste, oltre che per il caso di specifica disposizione in questo senso, anche per le ipotesi in cui, data la peculiarità delle fasi di determinati procedimenti, il dover far ricorso al patrocinio, oneroso o gratuito, di un difensore come condizione essenziale al compimento di atti processuali, entro rigorose scadenze, si risolverebbe in un irreparabile danno per la parte. Tale principio si applica, allo scopo di evitare il pregiudizio del genitore, spesso in difficili condizioni economiche o culturali, nella prima fase del procedimento di adottabilità, nonché nel procedimento contenzioso, che si svolge a seguito di opposizione al decreto di adottabilità, nel quale deve ritenersi consentito al genitore di stare in giudizio personalmente — ma sempre salvo il suo diritto di farsi assistere da un difensore fin dal primo momento della procedura di adozione speciale — sia per agevolare l'esercizio del suo diritto ad avere un riesame della decisione, sia perché l'ulteriore svolgimento del giudizio assume carattere officioso per la tutela di interessi che hanno riflessi pubblicistici.