Art. 82 – Codice di procedura civile – Patrocinio

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore [417, 442]. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [86, 417, 707], davanti [al pretore,] ; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo [365].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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