Cass. civ. n. 3761 del 15 marzo 2001

Testo massima n. 1


Per la costituzione in giudizio del Prefetto la delega al funzionario incaricato, pur in assenza di forme particolari, deve essere conferita per iscritto, sia per ragioni processuali in conformità con l'art. 83 c.p.c., sia per regolarità amministrativa ex legge 7 agosto 1990, n. 241. (Fattispecie: costituzione di funzionario, delegato dal Prefetto, in giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale).

Testo massima n. 2


Ai sensi dell’art. 12 cod. stradale l’espletamento dei servizi di Polizia stradale compete al corpo di Polizia municipale nell’ambito del territorio comunale, anche se fuori dal centro abitato, e, quindi, pur spettando al Ministero dell’interno il coordinamento dei servizi ex art. 11 cod. stradale, nessuna autorizzazione da parte del Prefetto è necessaria per consentire alla Polizia locale l’accertamento delle violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi alcun potere gerarchico dell’Amministrazione centrale nei confronti dei corpi della Polizia municipale.

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