Cass. pen. n. 26190 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Truffa contrattuale - Contratti ad esecuzione istantanea - Configurabilità del reato - Condizioni - Artifici e raggiri commessi durante la fase dell'esecuzione contrattuale - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.


Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per l'insussistenza del fatto la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetti che avevano preso in locazione un appartamento di proprietà delle persone offese con la mediazione di un'agenzia immobiliare, rilasciando due assegni privi di copertura a titolo di caparra, salvo poi recedere dal contratto per impossibilità di far fronte ai relativi oneri, con l'impegno di restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 29853 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

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