Cass. civ. n. 1062 del 18 gennaio 2011

Testo massima n. 1


Al singolo condòmino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.).

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