Cass. pen. n. 1886 del 8 marzo 1986
Testo massima n. 1
L'aleatorietà dei giuochi vietati dall'art. 718 c.p. deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura del singolo giuoco e delle sue regole, considerate non solo nella loro astrattezza, ma anche nella concreta applicazione. Pertanto, un giuoco, astrattamente non di azzardo, deve essere considerato d'azzardo quando, anche per il solo fatto dell'abilità di chi tiene il giuoco, l'abilità dell'altro concorrente ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna e al caso, per determinare la vincita.
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