Cass. pen. n. 9001 del 9 settembre 1986
Testo massima n. 1
In tema di esercizio di gioco d'azzardo praticato mediante apparecchio o congegno vietato, la prova dell'uso non deve essere necessariamente desunta dalla sorpresa di una o più persone in flagranza di partecipazione al gioco stesso, potendo essere ricavata anche da altri elementi e in via congetturale, come dalla semplice tenuta, accompagnata dalla predisposizione dei mezzi necessari all'uso stesso da parte di un numero indeterminato di persone.
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