Cass. pen. n. 2864 del 12 ottobre 2000

Testo massima n. 1


In materia di gioco d'azzardo, la definizione legale degli apparecchi leciti è circoscritta, oltre che dalla prevalenza dell'abilità sull'alea, da ulteriori limitazioni concernenti il premio ed orientate ad impedire che questo imprima al gioco il fine di lucro; ne consegue che gli apparecchi automatici o elettronici da gioco (di abilità) divengono illeciti, pur se il fine di trattenimento e di abilità prevale sull'alea, allorché consentono di vincere un premio consistente nella ripetizione di oltre dieci partite o un numero di gettoni egualmente superiori a dieci, così, come di vincere un oggetto convertibile in danaro e di valore economico non modesto, dovendosi in tal caso configurare il fine di lucro.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE