Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12502 del 30 dicembre 1985

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12502 del 30 dicembre 1985

Testo massima n. 1

L’art. 61 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sulla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, non consente all’autorità amministrativa, in deroga al divieto di cui agli artt. 718 e seguenti del codice penale, di autorizzare l’esercizio di giuoco d’azzardo. Infatti, con la disposizione di legge, meramente fiscale, del citato art. 61 secondo cui «la tassa sull’autorizzazione all’esercizio delle case da giuoco si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo» il legislatore tributario non si è curato di come e da chi possa essere autorizzato il giuoco d’azzardo, ma ha voluto unicamente assicurare il pagamento delle imposte in relazione ai cospicui movimenti di ricchezza connessi all’esercizio del giuoco d’azzardo. [ Nella specie è stata ritenuta illegittima l’istituzione di una casa da giuoco, in Bagni di Lucca, con autorizzazione amministrativa sottoscritta dal sindaco ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze