Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1009 del 10 aprile 2000

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1009 del 10 aprile 2000

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S. il giuoco automatico d’azzardo, che è un giuoco aleatorio interessato a lucro circoscritto, vietato in funzione del mezzo con cui è esercitato, concorre formalmente con la fattispecie di giuoco d’azzardo prevista dall’art. 718 c.p. allorché, immutata l’alea, il fine di lucro si espande nella sua concezione codicistica [ art. 721 ]. La sussistenza di questo deriva dalla posta e a tal fine deve essere considerata la modalità del giuoco e la celerità delle partite, perché anche una posta particolarmente esigua ripetuta più volte può portare ad un complesso di poste la cui somma sia non indifferente.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze