Cass. pen. n. 26278 del 26 aprile 2023
Testo massima n. 1
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE - Disciplina di cui all’art. 19 legge n. 283 del 1962 - Prodotti in confezioni originali e privi di alterazioni esteriori - Esonero di responsabilità per il commerciante – Condizioni e limiti.
In tema di disciplina degli alimenti, ai fini della affermazione di responsabilità del commerciante per le contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di prodotti distribuiti in confezioni originali, affetti da vizi attinenti ai loro requisiti intrinseci o alla loro composizione o alle condizioni interne dei recipienti, è richiesta, per effetto dell'esimente di cui all'art. 19 legge cit., una colpevolezza "qualificata", derivante dalla conoscenza dell'avvenuta violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti o dall'omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale, constatabili in base ad un esame esterno.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.
Legge 30/04/1962 num. 283 art. 19