Cass. pen. n. 26281 del 29 maggio 2024

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Esito positivo dell'alcoltest - Prova dell’omologazione e della revisione dell’etilometro - Onere a carico del pubblico ministero - Condizioni - Onere dell'imputato di allegazione volto a contestare il funzionamento dell’apparecchio - Contenuto - Fattispecie.


In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 33978 del 2021

Normativa correlata

Cod. Strada art. 186 CORTE COST.
DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

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