Cass. pen. n. 6200 del 21 giugno 1993
Testo massima n. 1
La contravvenzione di deturpamento o alterazione di bellezze naturali (nella specie sistemazione di un cartellone pubblicitario stradale) ha natura di reato permanente, poiché la condotta non si esaurisce con la sistemazione dell'ostacolo alle bellezze naturali, ma perdura fino alla sua rimozione.
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