Cass. pen. n. 4423 del 13 maggio 1997

Testo massima n. 1


Nel caso in cui risulti accertata l'esistenza soltanto di un vincolo idrogeologico interessante la zona ove è stata eseguita la costruzione abusiva, con esclusione di qualsiasi vincolo paesaggistico comunque imposto, non è configurabile il reato di cui all'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, né quello di cui all'art. 734 c.p., che presuppone l'imposizione di un vincolo a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio.

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