Cass. pen. n. 1777 del 17 maggio 1996

Testo massima n. 1


In materia di esercizio di cave in zone sottoposte a vincolo ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 431 il fatto che la cava sia in attività da lungo tempo (nel caso di specie dal 1961) non è sufficiente ad escludere di per sè la sussistenza delle ipotesi delittuose previste dall'art. 1 sexies della legge e dall'art. 734 c.p. sul presupposto della già compiuta modificazione dell'ambiente, ma è necessario verificare in ogni caso se l'attività è stata legittimamente iniziata (essendo comunque necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497 come regolata dalla L. 431/85), se siano state rispettate le prescrizioni della normativa regionale, se si sia già verificata in fatto un'irreversibile compromissione dei valori paesaggistici, se la prosecuzione dell'attività estrattiva sia suscettibile, in astratto, di recare ulteriore pregiudizio al bene vincolato. (Affermando il principio di cui in massima la Corte, rigettando il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, ha affermato che dalla configurabilità del reato deriva la possibilità di disporre legittimamente la misura cautelare reale e la insindacabilità del provvedimento sotto il profilo della inesistenza del fumus commissi delicti).

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