Cass. pen. n. 5584 del 11 giugno 1997

Testo massima n. 1


Costituisce maltrattamento la detenzione di gatti in piccole gabbie, poiché essa priva l'animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sofferenza; sussiste una situazione di sofferenza ingiustificata nel caso di cani tenuti in un locale sottotetto soffocante, tenuto conto in particolare della temperatura di una sottotetto non protetto nelle ore più calde di una giornata di piena estate, buio, adibito alla raccolta di rifiuti di vario genere, sporco e maleodorante per le deiezioni ed i liquidi fisiologici non ripuliti. Infatti, sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola «incrudelire») o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali, ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE