Cass. pen. n. 6122 del 27 aprile 1990
Testo massima n. 1
La Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, firmata a Bonn il 12 luglio 1973, ratificata anche dall'Italia, contiene dei principi che devono trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di assicurare agli animali «sufficiente spazio», art. 6; l'obbligo di garantire «acque e alimentazione» durante il trasporto, art. 6, punto 4; l'obbligo di evitare «promiscuità tra animali» nel trasporto, art. 7; l'obbligo di utilizzare «mezzi adeguati», art. 9; l'obbligo di impedire «deiezioni sugli animali posti ai livelli inferiori» nel caso di sovrapposizione di strutture, art. 39.
Testo massima n. 2
Sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola «incrudelire») — o che destino ripugnanza — ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria.
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