14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9668 del 29 luglio 1999
Posted at 20:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di maltrattamento di animali, l’incrudelimento presuppone concettualmente l’assenza di giustificato motivo da parte dell’agente: la crudeltà è di per sé caratterizzata dall’assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile. Rientrano, quindi, nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di crudeltà intesa come espressione di particolare compiacimento o di insensibilità.
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