14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9556 del 28 agosto 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 727 c.p. è configurabile quando, accolto un animale presso di sè, il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura — nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane — ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.
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