Cass. pen. n. 9556 del 28 agosto 1998

Testo massima n. 1


Il reato di cui all'art. 727 c.p. è configurabile quando, accolto un animale presso di sè, il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura — nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane — ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.

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