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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10673 del 10 dicembre 1996

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10673 del 10 dicembre 1996

Testo massima n. 1

In tema di maltrattamento di animali, l’art. 4 della legge sulla caccia [ legge 11 febbraio 1992, n. 157 ] prevede espressamente l’esercizio venatorio con l’uso di richiami vivi, ma esso deve ritenersi lecito sempre che non costituisca, a mente dell’art. 727 c.p. — come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 — ipotesi di crudeltà, fatica eccessiva, ingiustificata tortura o non determini condizioni per l’animale incompatibili con la propria natura, tenuto conto anche delle sue caratteristiche etologiche. I comportamenti vietati, indicati nell’art. 21 lett. r ] citata legge n. 157 del 1992, hanno, dunque, carattere esemplificativo e non esauriscono le condotte illecite integranti gli estremi del reato previsto dall’art. 727 c.p.

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