Cass. civ. n. 26402 del 13 settembre 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Successione nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato - Conseguenze - Onere reale istituito dall'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Vizi redibitori - Differenze - Fattispecie.


In materia ambientale, colui che subentra nella proprietà o possesso di un sito contaminato, succede anche nella situazione connessa all'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza; tale ipotesi esula dalla garanzia per vizi redibitori, che concerne i casi in cui la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l'uso cui è destinata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'acquirente di un sito inquinato, non ancora attinto dal provvedimento amministrativo che dispone la bonifica, possa invocare la garanzia per vizi redibitori ex artt. 1490 e 1494 c.c.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31005 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 10 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1494
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE