Cass. pen. n. 5853 del 19 maggio 1978
Testo massima n. 1
Il concetto di «porto» di un'arma — posto in relazione con l'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 699 del codice penale e con il divieto da essa imposto — altro non è che quello di avere con sé un'arma in modo ed in condizione di poterla eventualmente usare secondo la sua natura specifica. In altri termini, poiché la ratio della disposizione consiste nel solo scopo di impedire la possibilità, anche eventuale, dell'uso immediato di una arma, anche un porto momentaneo fuori dell'abitazione senza licenza, configurando esso sempre una permanenza di pericolo per l'incolumità propria o di altri, integra la predetta ipotesi di reato.
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