Art. 699 – Codice penale – Porto abusivo di armi
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità , quando la licenza è richiesta, porta un'arma [704] fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
[Soggiace all'arresto da diciotto mesi a quattro anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma [704] per cui non è ammessa licenza].
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate [64, 70, 701].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14608/2023
Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico.
Cass. civ. n. 22341/2021
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Cass. civ. n. 5083/2021
Integra la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum", a condizione che ne siano accertate in giudizio le caratteristiche di offensività stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, non rilevando, a tal fine, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del citato D.M..
Cass. civ. n. 23840/2021
Integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, il quale, non avendo altra funzione che quella di incrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo di esso, costituisce un'arma propria cd. bianca. (In motivazione, la Corte ha precisato che la noccoliera, a differenza del tirapugni metallico, non ha siffatta esclusiva funzione, in quanto può essere utilizzata anche allo scopo di proteggere le nocche della mano).
Cass. civ. n. 57624/2017
Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum" che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103.
Cass. civ. n. 45548/2015
Il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza.
Cass. civ. n. 10696/2013
Il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un coltello marca "Opinel" non integra la contravvenzione di cui all'art. 699 c.p. ma quella prevista dall'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975, trattandosi di un coltello di notissima tipologia merceologica, non rientrante nella categoria delle "armi bianche".
Cass. civ. n. 5388/2000
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 699, comma 2, c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 Cost., sul rilievo della eccessività del minimo edittale della pena fissato in diciotto mesi. Infatti, il legislatore nello stabilire la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 699 c.p. ha evidentemente tenuto ben presente la particolare pericolosità delle «armi» per le quali non è ammessa licenza, mentre l'art. 14 della legge n. 497 del 1974, che ha triplicato le pene stabilite nel codice penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella detta legge, risponde ad un preciso intendimento del legislatore di inasprire le pene per tutti quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento, rendono maggiormente pericolose per la collettività le condotte criminali.
Cass. civ. n. 392/2000
Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o «bianche», il coltello a serramanico a scatto - detto anche «molletta» - di cui è vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra, non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, legge 110/75, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 secondo comma c.p.
Cass. civ. n. 4331/1997
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 c.p., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che tale conclusione è stata fatta propria anche dall'autorità preposta al controllo sulle armi, avendo il Ministero dell'Interno precisato, con circolare del 16 dicembre 1995, che «le balestre moderne ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 e 45, comma secondo, del regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza»).
Cass. civ. n. 5213/1996
In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l'irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest'ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 c.p., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.
Cass. civ. n. 1730/1996
Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell'art. 699, comma 2, c.p., che prevede una figura autonoma di reato e non una forma aggravata dell'ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo, caratterizzata da una diversa materialità giuridica, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, è inammissibile il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. (Fattispecie relativa a pena patteggiata, applicata, previo giudizio di comparazione, in misura illegale, perché inferiore al minimo edittale).
Cass. civ. n. 2208/1995
L'art. 699, comma 2, c.p. contempla una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante della previsione di cui al comma 1, onde rispetto ad essa non è ammesso alcun giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno.
Cass. civ. n. 11227/1994
È configurabile la contravvenzione di cui all'art. 699 c.p. nel porto abusivo di una balestra. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che l'utilizzabilità della balestra nel campo sportivo non incide sulla sua natura di arma).
Cass. civ. n. 9372/1994
Il coltello a serramanico con lama di oltre nove centimetri assume le caratteristiche di un pugnale o stiletto e va, quindi, qualificato come arma bianca che, per la sua naturale pericolosità e destinazione all'offesa alle persone, non può in assoluto essere oggetto di licenza da parte della competente autorità. Il porto di tale coltello fuori della propria abitazione integra, pertanto, il reato, di cui all'art. 699, comma 2, c.p.
Cass. civ. n. 7494/1994
La balestra non è un'arma propria, destinata, cioè, naturalmente all'offesa della persona, bensì uno strumento da punta atto ad offendere. Il relativo porto, dunque, è punito non ai sensi dell'art. 699, comma 2, c.p., ma dell'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110. (Fattispecie in cui la balestra era stata usata per esercitare il bracconaggio).
Cass. civ. n. 7471/1994
Il coltello a scatto va classificato come arma bianca propria - con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 699, comma 2, c.p. in caso di porto fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze - sempreché risulti accertato in fatto che si tratti realmente di coltello con lama azionabile meccanicamente, mediante congegno o molla, così da assumere le caratteristiche di un pugnale, e non di semplice coltello con lama ripiegata nel manico ed estraibile soltanto con manovra manuale.
Cass. civ. n. 2776/1994
In materia di reati concernenti le armi, secondo la nozione data dall'art. 30 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, le armi proprie sono quelle da sparo e non, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. L'art. 45 del relativo regolamento, R.D. 6 maggio 1940, n. 695, poi, dispone che ai fini della legge sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio, come pugnali, stiletti e simili, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Il loro porto, assolutamente vietato, è sanzionato con la pena dell'arresto dal cpv. dell'art. 699 c.p., le cui disposizioni sono fatte salve dall'art. 40 della L. n. 110 del 1975, e non con quella dell'ammenda prevista dal terzo comma dell'art. 4 di questa. Tale più lieve sanzione si riferisce chiaramente al porto delle cosiddette armi improprie, di quelle che pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo la definizione rinvenuta nello stesso art. 4, notevolmente ampliata rispetto a quella originariamente contenuta nel secondo comma dell'art. 42 — ora abrogato —, nell'art. 45 del D.P.R. 18 giugno 1931, n. 773, e nell'art. 80 del relativo regolamento, approvato con R.D. del 6 maggio 1940, n. 635.
Cass. civ. n. 6834/1994
In tema di porto abusivo di armi, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 699 c.p. non costituisce un'ipotesi aggravata rispetto a quella prevista dal comma 1 dello stesso articolo ma un'ipotesi autonoma di reato. L'operatività delle disposizioni rispettivamente contemplate nei suddetti commi, la prima riferentesi alle armi per le quali è ammessa licenza e la seconda alle armi per le quali non è ammessa la licenza è, infatti, diversa in quanto il porto senza licenza, essendo del tutto incompatibile con il porto di armi per le quali la licenza non è ammessa è fatto diverso la cui trasgressione incide in un campo diverso.
Cass. civ. n. 8852/1993
In materia di armi bianche, un comune coltello con lama pieghevole nel manico rientra nella categoria delle armi improprie, il cui porto deve essere pertanto punito con la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110. Il coltello a serramanico vero e proprio, detto anche «coltello a scatto» o «molletta» — che rientra nel novero delle armi proprie non da sparo, il cui porto è punito a norma dell'art. 699 secondo comma c.p. — è quello la cui lama, una volta spiegata con un congegno a molla, rimane fissata nel manico assumendo le caratteristiche di un pugnale o stiletto.
Cass. civ. n. 8539/1993
In materia di porto di armi comuni da sparo, l'ipotesi «residuale» tra la originaria prescrizione dell'art. 699 c.p. (concernente il porto «fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa») e quella di cui all'art. 10, L. 14 ottobre 1974, n. 497 (relativa al «porto in luogo pubblico o aperto al pubblico»), è costituita dal porto delle armi in quei luoghi, diversi dalla abitazione o dalle sue appartenenze, che non siano né pubblici né aperti al pubblico. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 699 c.p. in relazione al porto di arma comune da sparo in un fondo rustico recintato).
Cass. civ. n. 7011/1993
Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato, onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato dalla incorporazione della lama all'interno del manico; sicché, ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all'offesa alla persona, potendo normalmente essere impiegato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal senso impropria. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. che aveva sostenuto la violazione dell'art. 699 c.p. di contro a quella dell'art. 4, L. n. 110 del 1975 ritenuta dal Gip, la Suprema Corte ha osservato che non risultava da nessun atto come fosse strutturato il coltello portato dall'imputato, senza nessuna spiegazione in ordine alla pieghevolezza e allo scatto della lama, sicché in dubio pro reo.
Cass. civ. n. 6934/1992
Attesa la evidente natura di reato di pericolo riconoscibile al porto illegale di arma, la maggiore o minore gravità in concreto di detto reato ben può e deve essere valutata anche con riguardo allo scopo per il quale la condotta illecita viene posta in essere, attribuendosi quindi maggiore gravità a quei fatti che risultino finalizzati alla commissione di ulteriori reati, in proporzione anche alla natura e gravità di questi ultimi.
Cass. civ. n. 4595/1992
Il coltello a serramanico deve essere considerato arma bianca propria, avente come destinazione naturale l'offesa alla persona, e conseguentemente il porto della stessa fuori della propria abitazione, vietato in modo assoluto dalla legge, ricade nella previsione sanzionatoria dell'art. 699 c.p. e non in quella di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975. (La Cassazione ha anche precisato che con la norma di cui al menzionato art. 4 L. n. 110 del 1975 non si è verificata alcuna equiparazione sotto il profilo sanzionatorio, della disciplina delle armi proprie a quella delle armi improprie, anche perché nella legge suddetta non si rinviene alcuna abrogazione dell'art. 699 c.p. e vengono fatte salve le disposizioni di cui alla L. n. 497 del 1974, la quale, all'art. 14, comma secondo, stabilisce un più severo regime sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di armi previste dal codice penale).
Cass. civ. n. 8132/1991
Il titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia è abilitato al porto di tale arma anche in periodo di divieto dell'attività venatoria. Ne deriva che non costituisce il reato di cui all'art. 699 c.p. il trasporto del fucile da caccia da parte di titolare della licenza.
Cass. civ. n. 14852/1990
Il concorso di più persone nel porto o nella detenzione di un'arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza di detta arma ad uno solo dei concorrenti e deve ritenersi pienamente sussistente quando l'arma si trovi nella disponibilità di tutti ovvero quando i soggetti viaggiando nella stessa auto, partecipano consapevolmente al porto dell'arma stessa.
Cass. civ. n. 8572/1990
La diminuente del «fatto di lieve entità», inizialmente prevista dall'art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895 per le armi da guerra e, poi, estesa dall'art. 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497 anche alle armi comuni da sparo, non è applicabile alle contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di un'arma da punta e taglio avente, per destinazione naturale, l'offesa alla persona.
Cass. civ. n. 17812/1989
Il criterio distintivo fra porto e trasporto di arma non è di carattere obiettivo e va ravvisato nella possibilità o meno di utilizzazione immediata della stessa. È, pertanto, configurabile il reato di porto illegale di arma quando questa, pur non essendo addosso al soggetto, si trovi — tuttavia — nella pronta disponibilità dello stesso per un uso quasi immediato. Sussiste, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di una operazione di trasferimento da luogo a luogo e non è, quindi, suscettibile di pronta utilizzazione.
Cass. civ. n. 13385/1989
In tema di armi, il reato di porto illegale comprende ed assorbe quello di detenzione solo quando le due azioni inizino contestualmente e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. Ne consegue che qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto illegale d'arma, la sua responsabilità in ordine al commesso reato di detenzione è presunta, fino a prova contraria, dato che questa costituisce il normale antecedente logico e pratico.
Cass. civ. n. 9068/1989
Colui che venga sorpreso a portare una balestra con frecce risponde della contravvenzione di cui all'art. 699 c.p. (porto abusivo di armi) e non quella di cui all'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.