Cass. pen. n. 14852 del 15 novembre 1990
Testo massima n. 1
Il concorso di più persone nel porto o nella detenzione di un'arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza di detta arma ad uno solo dei concorrenti e deve ritenersi pienamente sussistente quando l'arma si trovi nella disponibilità di tutti ovvero quando i soggetti viaggiando nella stessa auto, partecipano consapevolmente al porto dell'arma stessa.