Cass. civ. n. 26416 del 13 settembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica della sentenza all’Agenzia delle Entrate - Consegna presso la sede a mani dell’impiegato - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.
Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.
Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST.
Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 1