Cass. pen. n. 2642 del 07 novembre 2024
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU - Rimedi risarcitori - Discontinuità cronologica tra periodi di detenzione relativi al medesimo titolo esecutivo - Termine di decadenza di cui all’art. 35-ter, comma 3, ord. pen. - Decorrenza - Completamento dell’espiazione della pena - Ragioni.
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione - intervallati da periodi di libertà - relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamento dell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.