Cass. pen. n. 8539 del 17 settembre 1993
Testo massima n. 1
In materia di porto di armi comuni da sparo, l'ipotesi «residuale» tra la originaria prescrizione dell'art. 699 c.p. (concernente il porto «fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa») e quella di cui all'art. 10, L. 14 ottobre 1974, n. 497 (relativa al «porto in luogo pubblico o aperto al pubblico»), è costituita dal porto delle armi in quei luoghi, diversi dalla abitazione o dalle sue appartenenze, che non siano né pubblici né aperti al pubblico. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 699 c.p. in relazione al porto di arma comune da sparo in un fondo rustico recintato).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi