Cass. pen. n. 1730 del 28 maggio 1996
Testo massima n. 1
Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell'art. 699, comma 2, c.p., che prevede una figura autonoma di reato e non una forma aggravata dell'ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo, caratterizzata da una diversa materialità giuridica, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, è inammissibile il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. (Fattispecie relativa a pena patteggiata, applicata, previo giudizio di comparazione, in misura illegale, perché inferiore al minimo edittale).
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