Cass. pen. n. 5213 del 25 maggio 1996
Testo massima n. 1
In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l'irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest'ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 c.p., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.
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