Cass. pen. n. 8132 del 25 luglio 1991
Testo massima n. 1
Il titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia è abilitato al porto di tale arma anche in periodo di divieto dell'attività venatoria. Ne deriva che non costituisce il reato di cui all'art. 699 c.p. il trasporto del fucile da caccia da parte di titolare della licenza.