Cass. pen. n. 26510 del 09 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità nel procedimento di prevenzione - Sussistenza - Ragioni.
L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilità della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 2
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 4
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 2
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 1