Cass. pen. n. 26520 del 14 marzo 2024

Testo massima n. 1


FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti – Acquisti di beni per l’attività di impresa ad un prezzo incongruo – Reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 – Configurabilità – Ragioni – Fattispecie.


In tema di reati tributari, non integra il delitto di cui dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di fatture per l'acquisto, a un prezzo non congruo, di beni utilizzati per l'attività di impresa, nel caso in cui l'operazione commerciale sia stata realmente effettuata e il prezzo concretamente corrisposto, posto che tali fatture, descrivendo in modo corrispondente alla realtà l'operazione eseguita, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il delitto in oggetto, emessa in relazione all'utilizzo, da parte di una società produttrice di vini, di fatture concernenti l'acquisto, realmente avvenuto, di uva, attestanti costi di molto superiori al prezzo medio di vendita di tale prodotto).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 1996 del 2008

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

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