Cass. pen. n. 26527 del 11 aprile 2024
Testo massima n. 1
PROVE - INDIZI E PRESUNZIONI - Principio del "cui prodest" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora sia supportato da elementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante. (Fattispecie relativa a delitto di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di condanna che aveva valorizzato il rinvenimento di contabilità parallela in "nero" e numerose testimonianze su accordi tra imputato e clienti per prestazioni senza fattura).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546