Cass. pen. n. 3432 del 4 marzo 1989
Testo massima n. 1
La deroga apportata dalla normativa speciale alle violazioni previste dal codice penale non investe anche la detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo, che continua a rientrare nella previsione dell'art. 697 c.p. per la quale la sola modifica apportata riguarda l'inasprimento della sanzione, giusto quanto dispone l'art. 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497 con riferimento all'art. 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895, relativamente alle pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella stessa legge n. 895/1967.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi