Cass. civ. n. 4356 del 7 aprile 2000

Testo massima n. 1


Il mandato ad litem, una volta validamente conferito, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai suoi poteri solo quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa, e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria.

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