Cass. civ. n. 12598 del 16 ottobre 2001

Testo massima n. 1


Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia non vietato dalla legge professionale o dal codice di rito che abilita il difensore a nominare altri difensori i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li ha nominati ai sensi dell'art. 9 R.D.L. n. 1578/1933 bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.

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