Cass. civ. n. 5661 del 18 novembre 1985

Testo massima n. 1


Il mutamento della domanda ad opera del difensore nel corso del giudizio rientra nell'attività di libera iniziativa del difensore medesimo solo allorché comporti una mera scelta del mezzo più idoneo per tutelare quello stesso interesse del cliente originariamente affidatogli con il rilascio della procura e per il quale è stato iniziato il giudizio. Ove invece il difensore si renda promotore di atti processuali che, nel modificare l'originaria domanda, incidano sostanzialmente sul diritto controverso determinandone la perdita o la riduzione, si versa in ipotesi di atti di disposizione del diritto in contesa, per i quali non è più sufficiente il mandato ad litem, ma occorre un mandato speciale ad hoc.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi