Cass. civ. n. 5083 del 21 maggio 1998
Testo massima n. 1
Perché il procuratore di una parte possa promuovere giudizio di garanzia contro un terzo e chiamare in causa quest'ultimo, non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, se nell'atto contenente la procura originaria risulta la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia.
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