Cass. civ. n. 2415 del 14 aprile 1984

Testo massima n. 1


Il mandato ad litem conferisce al difensore il potere di chiamare in causa un terzo, ove ciò non implichi l'introduzione di un rapporto diverso rispetto alla causa principale; il difensore del convenuto, pertanto, è abilitato in forza dell'originaria procura, alla chiamata in causa di un terzo che sia diretta a sollevare il convenuto medesimo dall'eventuale soccombenza nei confronti dell'attore.

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