Cass. civ. n. 1076 del 10 febbraio 1983

Testo massima n. 1


La dichiarazione di non voler proseguire la causa di merito, importando disposizione del diritto in contesa, deve provenire dalla parte, non essendo a ciò abilitato il procuratore munito del solo mandato ad lites e, pertanto, la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, in base alle dichiarazioni dei procuratori aventi il detto contenuto, è suscettibile di gravame ad opera della parte che, non avendo manifestato siffatta volontà di disposizione ne rimane pregiudicata, senza che possa ostare all'impugnazione la natura meramente formale del giudicato — che, in ragione del suo specifico contenuto non attribuisce ad alcuna parte un determinato bene della vita — allorché, in relazione alla natura delle eccezioni difensive sollevate da detta parte, questa aveva interesse all'accertamento negativo in ordine alla sussistenza del diritto ex adverso vantato. (Nella specie, interesse dell'Inps ad ottenere la reiezione della domanda di pensione di invalidità in considerazione dell'eccepita preesistenza dell'invalidità stessa al rapporto assicurativo).

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