Cass. civ. n. 9400 del 6 settembre 1999

Testo massima n. 1


Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale e non considerate nella nota di cui all'art. 75 att. c.p.c., possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste, che si desumono dal potere del giudice, ex art. 92, primo comma, c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabili anche agli effetti della liquidazione del danno di cui si tratta.

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