Cass. civ. n. 1111 del 24 febbraio 1986

Testo massima n. 1


Nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti. (Nella specie, in base al surriportato principio, si è ritenuto che la corte del merito aveva correttamente compensato le spese inerenti alla divisione dei buoni fruttiferi, avvenuta senza contestazione, e, posto, invece, a carico della parte soccombente, le spese del giudizio attinente alla proprietà di un libretto bancario).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE