Cass. civ. n. 20324 del 27 settembre 2010
Testo massima n. 1
Nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati.