Cass. civ. n. 2661 del 30 gennaio 2023

Testo massima n. 1


CREDITO - CREDITO FONDIARIO Acquirente della singola unità immobiliare – Diritto alla suddivisione del finanziamento ed al frazionamento dell’ipoteca iscritta sull’intero immobile – Pagamento integrale del prezzo di acquisto senza accollo parziale del mutuo – Diritto alla cancellazione dell’ipoteca – Esclusione - Fondamento.


In tema di mutuo fondiario, ex artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, l'acquirente di singola unità immobiliare che abbia integralmente corrisposto al costruttore il prezzo di acquisto, senza parziale accollo del mutuo a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull'intero fabbricato, ha diritto ad ottenere la suddivisione del finanziamento in misura proporzionale all'unità medesima, nonché il correlativo frazionamento, nei limiti di tale quota, dell'ipoteca predetta, ma non la cancellazione di quest'ultima, a tal fine occorrendo, invece, che, contestualmente o successivamente al frazionamento, venga corrisposto, alla banca mutuante, l'importo di tale quota, giacché, in caso contrario, l'istituto di credito pur senza essere stato soddisfatto, perderebbe la propria garanzia ipotecaria per la sola ragione che "inter alios" si è conclusa una vendita o un'assegnazione senza nessun accollo del mutuo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 1367 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39

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