Cass. civ. n. 26678 del 15 settembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Costi cd. infragruppo - Deducibilità - Condizioni - Fattispecie.


In tema di reddito di impresa, i costi delle operazioni cd. infragruppo sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche qualora l'acquirente non sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvo che si tratti di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto deducibili i costi sostenuti dalla società contribuente, per ingaggiare personale collocato nelle liste di mobilità da altre società del gruppo, fruendo di indebite agevolazioni contributive, senza valutare il legame tra il costo del lavoro recuperato a tassazione ed il compimento del reato di truffa ai danni dell'Inps).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8480 del 2022

Normativa correlata

Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.
Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST.
Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

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