Cass. civ. n. 1213 del 27 gennaio 2003

Testo massima n. 1


L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente di derogare, per l'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.

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