Art. 104 – Codice di procedura civile – Pluralità di domande contro la stessa parte
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.
È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1296/2025
In tema di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il valore della produzione netta a base dell'Irap è esclusivamente quello realizzato nell'ambito dell'esercizio provvisorio, escludendosi, quindi, i proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica, come la vendita di cespiti, pur se astrattamente riconducibili - come nel caso delle plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda - al perimetro della base imponibile dell'impresa in bonis, poiché posta in essere al fine di assicurare il soddisfacimento della massa dei creditori e non a realizzare quel valore aggiunto tipico dell'attività produttiva, da assoggettare ad imposizione ex art. 2 del d.lgs. n. 447 del 1997.
Cass. civ. n. 31179/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
Cass. civ. n. 26849/2024
In tema di misure di prevenzione reali, spetta alla corte d'appello, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento che ha disposto la confisca, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione dei beni presentata dal terzo interessato che deduca di esserne il proprietario, non venendo in rilievo questioni - per le quali persiste, invece, la competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro - attinenti alla gestione o all'amministrazione dei beni oggetto di ablazione.
Cass. civ. n. 24067/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la previsione dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, pur se riferita alla confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, ivi compresa quella urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, conseguente al reato di lottizzazione abusiva.
Cass. civ. n. 16784/2024
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Cass. civ. n. 16470/2024
In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile realizzato abusivamente non è preclusa dalla sua intervenuta cessione a terzi, operando l'ordine, quale sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, nei confronti di chiunque abbia la disponibilità del bene che continui ad arrecare pregiudizio al territorio.
Cass. civ. n. 12110/2024
In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.
Cass. civ. n. 1908/2024
In tema di misure di sicurezza, non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.
Cass. civ. n. 23078/2023
Ove venga proposta l'"actio confessoria servitutis" (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano "petita" e "causae petendi" del tutto distinte – in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.
Cass. civ. n. 20243/2021
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019).
Cass. civ. n. 14143/2021
Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018).
Cass. civ. n. 4090/2017
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c..
Cass. civ. n. 10305/2013
In caso di domande equiordinate e soggettivamente connesse, appartenenti l'una alla giurisdizione del giudice ordinario e l'altra alla giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto concernenti, nella specie, il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento di una concessione edilizia e di quelli derivati dalla mancata approvazione di una variante del piano urbanistico comunale), ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un'unica attribuzione.
Cass. civ. n. 25229/2006
Nel caso in cui le parti in causa avanzino opposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, la facoltà del giudice di merito, ai sensi degli artt.103, 104 e 279 c.p.c., di separare le cause relative a diverse pretese e, quindi, di statuire, con sentenza non definitiva, su una o talune di esse e di rimettere al prosieguo, all'esito dell'ulteriore istruzione ritenuta necessaria, la decisione sulle altre, ha natura discrezionale e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità. ( Nel caso di specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito, investito da un lato della domanda di rilascio di un immobile per sopravvenuta mancanza del titolo e di risarcimento del danno conseguente e, dall'altro, della richiesta di compensazione di tale debito con altri crediti, si è pronunciato, con sentenza non definitiva, sulla richiesta di rilascio, riservando al prosieguo le questioni relative alla quantificazione del danno ed alla possibilità di operare la compensazione).
Cass. civ. n. 1213/2003
L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente di derogare, per l'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.
Cass. civ. n. 11212/1996
L'art. 104 c.p.c., nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, consente la deroga, per espresso richiamo all'art. 10 secondo comma c.p.c., soltanto alla competenza per valore del giudice inferiore; pertanto, se il convenuto eccepisce tempestivamente il foro convenzionale, il giudice, previa separazione delle cause, definisce in rito (articolo 279, n. 1 e 5 c.p.c.) quella per cui vi è la deroga pattizia alla competenza territoriale.
Cass. civ. n. 9659/1992
Nel caso di cumulo oggettivo ex art. 104, primo comma c.p.c., se una delle domande sia stata proposta anche davanti a giudice diverso, la decisione sulle altre domande proposte davanti ad uno solo dei giudici può essere scissa, mentre per quella identica trova applicazione la disciplina della litispendenza (o della continenza).
Cass. civ. n. 6536/1987
L'atto di riassunzione del processo dev'essere notificato a tutti i soggetti nei cui confronti si sia costituito originariamente il rapporto processuale, solo ove ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario, mentre nel caso di litisconsorzio facoltativo deve riconoscersi all'attore la facoltà di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti, delimitando così ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei confronti degli altri.